Art. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita la Società Italiana di ricerca e terapia sistemica (S.I.R.T.S.) il 30 aprile 1985 con sede in via Medici n. 13 - 20123 Milano
Art. 2 - SCOPI
La Società non ha scopi di lucro
Essa promuove:
- studi e ricerche ad orientamento “sistemico” nell’ambito delle scienze umane
- l’applicazione di tali sviluppi teorici nel campo della psicoterapia e dell’intervento sociale
La società attesta inoltre la formazione degli psicoterapeuti sistemici e tutela la loro professionalità in conformità alle vigenti leggi. Valuta la formazione conseguita secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art. 3 - ATTIVITA’
Per raggiungere gli scopi di cui all’art.. 2, la Società:
- organizza convegni, attività di studio e ricerca e ogni altra iniziativa atta a favorire scambi di esperienza e di ricerca sia tra i soci che con altri studiosi italiani e stranieri esperti in materia
- effettua pubblicazioni connesse con l’attività della Società
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di costituire specifici gruppi di lavoro per l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.
Art. 4 - SOCI
Possono essere soci della S.I.R.T.S. cittadini italiani o stranieri.
Potranno essere soci, Associazioni ed -enti Pubblici aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Società.
Le modalità di iscrizione alla S.I.R.T.S. e i requisiti richiesti ai soci sono precisate nell’apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
L’elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario generale in apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci è deliberata dalla Assemblea.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.
L’adesione alla Società comporta il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi della Società.
I soci sono distinti in: FONDATORI, ORDINARI, DIDATTI, ONORARI
I soci fondatori sono: Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin i quali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo
I soci ordinari sono colore che:
- abbiano i requisiti previsti dal regolamento
- abbiano ricevuto il giudizio di idoneità del Consiglio Direttivo
- abbiano ricevuto il parere favorevole da parte dell’Assemblea con votazione a maggioranza semplice
I Soci didatti sono:
- coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, sono valutati idonei dalla Commissione Scientifica Didattica a svolgere attività didattica nell’ambito della S.I.R.T.S. o la cui attività didattica in altri contesti sia riconosciuta o avallata dalla Commissione Scientifica Didattica
La qualifica di socio onorario è attribuita a studiosi italiani e stranieri, che abbiano dato contributi di carattere teorico o clinico di particolare valore scientifico, con deliberazione, su proposta motivata dal Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi.
E’ data inoltre facoltà all’Assemblea dei soci, su proposta motivata da parte del Consiglio Direttivo, di ammettere come socio ordinario persone di riconosciuta capacità ed esperienza nel campo della teoria sistemica anche in assenza dei requisiti formali richiesti dall’art.. 4. In tali casi è però richiesta la maggioranza dei due terzi.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti della S.I.R.T.S.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Società.
Art. 5 - ORGANI DELLA SOCIETA’
Organi della Società sono:
1- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
2- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
3- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
4- LA COMMISSIONE SCIENTIFICA DIDATTICA
Art. 6 ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo deliberante della Società, secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento.
Essa è costituita dai soci fondatori, didatti, ordinari.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il primo quadrimestre di ogni anno per l’approvazione dei bilanci - consuntivo e preventivo - per l’approvazione del programma annuale di attività scientifica e sociale nonché per gli altri adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
L’Assemblea straordinaria si riunisce o per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di un terzo dei soci costituenti l’Assemblea che deve essere indirizzata al Presidente.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso scritto contenente l’Ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione. L’invito va inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista.
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice, salvo particolari condizioni, previste dallo Statuto, in cui è richiesta maggioranza qualificata.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida e le sue deliberazioni legittime con la presenza di un numero di soci non inferiore ad un decimo dei soci aventi diritto al voto.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci affidando loro una delega scritta.
Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Società e la amministra, adempiendo agli obblighi che gli derivano dallo Statuto, in conformità con le deliberazioni assunte dall’Assemblea.
In particolare esso ha il compito di:
- predisporre il programma annuale di attività, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea
- dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea
- verificare l’idoneità dei soci candidati da sottoporre all’Assemblea per l’ammissione
- amministrare il patrimonio sociale
- curare i rapporti con altre società scientifiche del settore e dei settori affini
Esso è composto:
- da tre membri di diritto: i due soci fondatori e il presidente uscente
- da Presidente, Segretario, Tesoriere eletti tra i soci dall’Assemblea con le modalità di cui al successivo art. 8
- da sei membri eletti fra i soci dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al successivo art. 8
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo
Il Tesoriere ha il compito di redigere il Bilancio preventivo e consuntivo e di curare l’amministrazione societaria.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare specifiche Commissioni o gruppi di lavoro e di avvalersi del loro aiuto per l’espletamento dei compiti previsti dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti.
Art. 8 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere sono eletti direttamente dall’Assemblea dei soci: si considerano eletti in prima votazione i candidati che abbiano ottenuto la metà più uno dei voti validi; in caso contrario, si procederà al ballottaggio tra i due candidati, per ogni singola carica, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti
Presidente, Segretario, Tesoriere possono essere rieletti per una sola volta.
Gli altri sei componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea dall’Assemblea dei soci; risultano eletti i soci che hanno avuto più voti.
In ogni scheda non possono essere espresse più di tre scelte.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono espletate gratuitamente, salvo rimborso spese.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. E’ data facoltà all’Assemblea dei soci di prorogare, qualora ne ravveda l’opportunità, la durata in carica del Direttivo per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti tra i soci dall’Assemblea
In ogni scheda non possono essere espresse più di due scelte e risultano eletti i candidati che hanno avuto più voti. Il candidato che ha avuto più voti assume le funzioni di Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sulla legittimità degli atti societari e di revisionare il bilancio societario. Esso, inoltre, istruisce le proposte di esclusione dei soci da sottoporre all’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.
Art. 10 - COMMISSIONE SCIENTIFICA DIDATTICA
La Commissione Scientifica Didattica è composta da sette membri eletti dai didatti convocati in apposita riunione dal Presidente. La Commissione a sua volta elegge al proprio interno un Presidente. I membri sono rieleggibili di seguito per una sola volta.
Essa dura in carica tre anni.
La Commissione scientifica e Didattica ha compiti di esame e di ammissione dei soci didatti. La Commissione da parere consuntivo al Direttivo su ogni iniziativa scientifica e culturale della Società.
Art. 11 QUOTE SOCIALI
I soci, ad eccezione di quelli onorari e dei fondatori, sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza della posizione associativa dopo il secondo anno consecutivo trascorso senza il versamento della quota sociale.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.
Art. 12 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Società è costituito
1- dal capitale iniziale di L. 2.000.000. versato dai soci fondatori
2- dalle quote sociali
3- da contributi, lasciti e donazioni di Enti o persone fisiche
4- da altre fonti di finanziamento le cui modalità di reperimento siano deliberate dal Consiglio Direttivo al fine di perseguire gli scopi della Società.
Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.
La Società ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio Direttivo potrò disporre l’acquisto di beni mobili ed immobili, di attrezzature e materiale idoneo per la realizzazione delle attività previste dall’art.. 3.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono essere depositati presso a sede della Società nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 13 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, Comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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